Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20668 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20668 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANZETTA ROSARIO nato il 22/04/1956 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 31/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza depositata il 23.6.2016, la Corte di appello di Napoli,
quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale Lanzetta Rosario
chiedeva dichiararsi la nullità ovvero revocarsi o sospendersi l’ordine di
demolizione delle opere abusive dì cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del
31.10.2008, riformata in appello in data 3.5.201 (esecutiva il 5.4.2013).
2.Avverso tale ordinanza, Lanzetta Rosario ha proposto ricorso per
cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e

cod.proc.pen. (difetto di competenza della Corte di appello di Napoli e pendenza
di domanda di sanatoria).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, per il principio
dell’unitarietà dell’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la
competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata non
solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente
riformata, ma anche rispetto a quelli- caso che qui ricorre- nei cui confronti la
decisione di primo grado sia stata confermata pure quando la riforma sostanziale
consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante (Sez. 1, n. 10676
del 10/02/2015, Rv. 262987; Sez. 1, n. 14686 del 28/02/2014, Rv. 259797;
Sez. 1, 16/02/2010, n. 10415; Sez. 1, n. 44481 del 04/11/2009, Rv. 245681).
1.2. Va richiamata, poi, la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo
la quale, l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza
penale passata in giudicato è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente
incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano
conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività,
fermo restando il potere-dovere del Giudice dell’esecuzione di verificare la
legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei
presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti
dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del
21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; Sez.3, n.17066 del 04/04/2006,
Rv.234321;Sez.3, n.17478 del 16/04/2002, Rv.221974); tale ordine può essere
sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi
concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità
amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile
contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una
mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano
o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice
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deducendo violazione di legge con due motivi, in relazione all’art. 665

pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori
concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione
prognostica (Sez.3, n.1388 del 30/03/2000, Rv.216071; Sez.3, n.11051 del
30/01/2003, Rv.224347; Sez.3, n.23992 del 16/04/2004, Rv.228691; Sez.3,
n.43878 del 30/09/2004,Rv.230308; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007,
Rv.238145); inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema
di reati edilizi ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle
opere abusive in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice

possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare ad accertare
il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento,
e nel caso di insussistenza di tali cause a valutare i tempi di definizione del
procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un
rapido esaurimento dello stesso (Sez.3, n.47263 del 25/09/2014,Rv.261212;
Sez. 4 10/4/2008 n 15210; Sez. 3 26/9/2007 n 38997 Di Somma; Sez. 3
23/12/2004 n. 3992; Sez. 3 del 4/2/2000 n 3683; Sez.3, n. 6530 del 2013, non
massimata). Nella specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei predetti
principi e ha correttamente disatteso le doglianze difensive qui riproposte,
rimarcando sia che alcun provvedimento di sanatoria era stato emesso sia che
non era neppure prevedibile la definizione del relativo procedimento, della quale
l’istante non indicava alcun riferimento documentale.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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dell’esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei

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