Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20667 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20667 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSUCCI FRANCESCO N. IL 26/04/1966
avverso la sentenza n. 455/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
11/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Perugia, dichiarata la prescrizione del reato esclusa l’aggravante dei futili motivi, ha confermato quanto alle statuizioni civili la sentenza emessa in data 19 febbraio 2009 dal locale Tribunale, appellata da MASSUCCI Francesco, dichiarato responsabile del delitto di lesioni aggravate dall’uso di arma, commesso il 3 aprile 2004.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante così che esclusa la medesima si dovrebbe ritenere l’improcedibilità del delitto di
lesioni semplici.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto a prescindere dalla sua genericità,
tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ineccepibilmente osservato che la prova dell’uso di un
taglierino riposa nella testimonianza della persona offesa ed in quella dell’ex convivente del prevenuto; il primo ha riferito di aver visto metter la mano in tasca e poi di esser stato ferito da
qualcosa di tagliente, la seconda che il prevenuto teneva abitualmente in tasca un taglierino.
Va rilevato che, pur affermando l’esistenza di un vizio di contraddizione della motivazione rispetto ai dati acquisiti e cioè di “travisamento della prova”, non v’è argomento del ricorrente che
non si ponga invece come censura sul significato e sulla interpretazione di tali elementi. Mentre
l’unico “travisamento” prospettabile in questa sede per effetto della novella che ha modificato
l’art. 606, comma 1, lettera e), del codice, dovrebbe concernere il significante, non il significato.
Non decisiva la citazione parziale di un verbale istruttorio; invero non c’è brandello di verbalizzazione (tali sono i passi riportati in ricorso assertivamente “travisati”), per quanto significativo,
che possa essere “interpretato” fuori del contesto in cui è inserito, che questa Corte non conosce
e non può valutare. E gli aspetti del giudizio interni all’ambito della discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto, attengono interamente al “merito”,
e non ai possibili vizi del percorso formativo del convincimento rilevanti in questa sede. Né
questo può risolversi in una istanza di revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse,
delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito, al quale non può imputarsi di aver omesso
l’esplicita confutazione d’ogni tesi non accolta o la particolareggiata disamina degli elementi di
giudizio non significativi o già implicitamente apprezzati come inconferenti, quando le ragioni
seguite emergano comunque compiutamente e il convincimento raggiunto risulti supportato da
un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti, le emergenze istruttorie, i
possibili significati, che sono idonee e sufficienti a giustificarlo.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P . Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1 aprile 2015.

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