Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20667 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20667 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TERRACCIANO DANIEL nato il 31/08/1996 a MILANO

avverso la sentenza del 09/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 42470/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Daniel Terracciano ricorre per l’annullamento della sentenza del
09/12/2016 della Corte di appello di Napoli che, rigettando la sua impugnazione,
ha confermato la condanna alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione e
20.000,00 euro di multa inflitta, con sentenza del 04/04/2016, dal Tribunale di
Torre Annunziata per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1,

ottobre dello stesso anno.
1.1.Con il primo motivo eccepisce l’insufficienza della motivazione in ordine
alle ragioni della propria condanna.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 133 cod.
pen..

2.11 ricorso è inammissibile perché generico e proposto per motivi non consentiti nella fase di legittimità.

3.Entrambi i motivi sono articolati in modo generico e senza alcuna specifica
correlazione con le ragioni della sentenza impugnata che si è pronunciata su
questioni che prescindevano totalmente dal merito dell’accusa e che riguardavano il solo trattamento sanzionatorio. Non è dunque chiaro sotto quale profilo viene eccepito il vizio di motivazione, visto che l’imputato non ha mai contestato la
propria responsabilità e nulla ha dedotto se non una generica omessa considerazione di elementi fattuali che avrebbero dovuto comportare la riforma della sentenza di primo grado. Per altro verso, avendo beneficiato di un trattamento sanzionatorio prossimo al minimo edittale ridotto in conseguenza della applicazione
delle circostanze attenuanti generiche, non spiega nemmeno in che modo e perché sarebbe stato male applicato l’art. 133 cod. pen..

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.

d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Boscoreale tra il 30 settembre 2015 ed il 1°

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/01/2018

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