Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20666 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20666 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANIOLA VASILE ALIAS N. IL 09/09/1989
avverso la sentenza n. 29/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
21/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa in data 17 luglio 2013 dal locale Tribunale, appellata da MANIOLA Vasile, dichiarato responsabile
del delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso il 24 giugno 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sul trattamento sanzionatoti°.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato la recente condanna per il delitto di furto di armi, elemento sicuramente rilevante ex artt.
133 e 62-bis C.P., significativo di una particolare propensione alla violazione della legge penale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2015.

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