Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20666 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20666 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PELUSO ANDREA nato il 04/03/1965 a CAIVANO

avverso la sentenza del 18/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 42406/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

LI! sig. Andrea Peluso ricorre per l’annullamento della sentenza del
18/02/2016 della Corte di appello di Napoli che, rigettando la sua impugnazione,
ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 6.000,00 euro di
multa per il reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. n. 172 del 2008 (trasporto illecito di rifiuti), commesso in Valle di Maddaloni 1’8/05/2011.

proc. pen., il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica e i’erronea
applicazione della legge penale.

2.11 ricorso è inammissibile perché generico.

3.11 ricorrente si profonde in lunghe ed elaborate disquisizioni teoriche in ordine alla natura del vizio di motivazione ed ai limiti della sua deducibilità in Cassazione, ma oltre a non spiegare i profili dell’eccepita erronea applicazione della
legge penale (quale?), non si confronta affatto con le ragioni della sua ribadita
condanna che sono totalmente ignorate. L’astrattezza e la mancanza di riferimento alla sentenza impugnata sono esasperate dal fatto che l’appello riguardava solo il trattamento sanzionatorio, non i profili sostanziali della sussistenza del
reato e della sua responsabilità.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare la
prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata) consegue, ex
art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.

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