Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20665 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20665 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARANTINO SALVATORE N. IL 24/11/1976
avverso la sentenza n. 304/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa
in data 15 febbraio 2013 dal locale Tribunale, appellata da SCARANTINO Salvatore, dichiarato
responsabile del delitto di furto aggravato, commesso il 16 settembre 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come fosse risultata la manomissione del contatore e
l’utilizzo dell’acqua nell’appartamento occupato in via esclusiva dal prevenuto.
A fronte di tale motivazione della Corte di merito il ricorso si riferisce in modo generico e comunque inammissibile a brani di contributi istruttori che si sarebbero dovute valutare, nella sua
prospettazione, in modo difforme.
Non v’è, difatti, elemento di prova, per quanto significativo, che possa essere “interpretato” per
“brani” e fuori del contesto in cui è inserito e gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti, che attengono interamente al
“merito”, non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso
giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sicché restano inammissibili le censure che, analogamente a quelle prospettate nel presente ricorso, sono nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio: nel caso di specie una valutazione circa il significato di quanto è stato detto diversa rispetto a quella, pure assolutamente ragionevole e plausibile,
offerta dai giudici di merito.
Inammissibile perché fisolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è infine il secondo motivo, concernente le non
concesse attenuanti generiche, giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali per vari reati, elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
‘al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2015.

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