Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20665 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20665 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUOZZO RAFFAELE nato il 21/12/1960 a NAPOLI

avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 30.1.2017, la Corte di appello di Napoli
confermava la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 19.6.2014 che aveva
dichiarato l’attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 291 bis
comma 1 e 296 dpr n. 43/73 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi
cinque di reclusione ed euro 102.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per
il tramite del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in relazione al

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale gli avrebbe denegato il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’assunto difensivo risulta smentito dalla lettura della stessa sentenza
impugnata che ha confermato il trattamento sanzionatorio del primo giudice, il
quale aveva concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche con
giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata.
Il dedotto vizio motivazione, pertanto, risulta insussistente.
3.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte

costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione

della

causa

di

inammissibilità»,

alla

declaratoria

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018

mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

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