Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20664 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20664 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO ROLANDO N. IL 13/06/1970
avverso la sentenza n. 1106/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa in data 15 marzo 2005 dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da DI
ROCCO Rolando, dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta, commesso il 23
febbraio 2000.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio che, mantenuto inalterato nonostante una limitazione di responsabilità, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius. Con un secondo motivo deduce difetto di motivazione sulla
richiesta di qualificazione del fatto come bancarotta semplice.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la totale spoliazione del patrimonio della fallita
fosse da ricondurre al periodo di gestione del prevenuto, senza alcuna limitazione di responsabilità come preteso dal ricorrente. La conferma integrale della sentenza del primo giudice comporta quindi la piena legittimità del mantenimento delle proporzioni della sanzione, adeguatamente
motivata.
Sul secondo motivo, la completa motivazione del giudice d’appello in merito alla bancarotta
fraudolenta documentale rende ragione della conferma della qualificazione giuridica del fatto sub
C) che porta con sé la valutazione di infondatezza della pretesa derubricazione a bancarotta semplice.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,004.
P . Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2015.

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