Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20664 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20664 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUFOLO GIUSEPPE nato il 08/12/1977 a NAPOLI

avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 6.2.2017, la Corte di appello di Napoli
confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 15.6.2016 che aveva
dichiarato l’attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 25,282,291
bis comma 1 e 296 dpr n. 43/73 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e
mesi cinque di reclusione ed euro 104.000,00 di multa.
2.Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il
tramite del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.
2.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di
legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per
giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ( SU 25.2.2010, n.
10713, Rv. 245931).
Va, poi, ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito
prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello (o quelli)
che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il
relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione
idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa
l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente
motivato. Del resto costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine
alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati
per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la
pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Fuori di
questo caso anche l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena equa”
“congrua riduzione”, “congruo aumento” o il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice
abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 c.p. per
il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al
“quantum” della pena (Sez.2,n.36245 de126/06/2009 Rv. 245596; Sez.4,
n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).

2

motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Nella specie, peraltro, la Corte territoriale, nel confermare l’entità della pena
determinata dal primo giudice, ha offerto ampia, congrua e logica motivazione,
non sindacabile in sede di legittimità (pag 2 della sentenza impugnata).
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,

in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018

l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,

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