Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20663 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20663 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUCCINO ANTONIO N. IL 14/02/1980
avverso la sentenza n. 17670/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, rideterminata la pena inflitta, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 3 giugno 2013 dal Giudice dell’Udienza preliminare
del locale Tribunale, appellata da BUCCINO Antonio, dichiarato responsabile del delitto di furto
aggravato in abitazione in concorso, commesso il 27 gennaio 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente
p. sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametro considerato
dall’art. 133 C.P., applicabile anche ai fini dell’art. 62-bis C.P., a fronte del quale il ricorso non
evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2015.

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