Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20663 del 12/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20663 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRARA FEDERICO nato il 13/08/1977 a NAPOLI
avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
Data Udienza: 12/01/2018
RGN 42351/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. Federico Ferrara ricorre per l’annullamento della sentenza del
21/06/2016 della Corte di appello di Napoli che, in riforma di quella del
31/01/2012 del Tribunale di Napoli da lui impugnata, ha ritenuto il reato di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha rideterminato la pena nella
misura di un anno e sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.
delle richieste circostanze attenuanti generiche.
2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.La Corte di appello ha applicato al ricorrente le circostanze attenuanti generiche.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare la
prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata) consegue, ex
art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di €3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 5000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
allo
AIAZ Cik
1.1.Con unico motivo eccepisce il difetto di motivazione in ordine al rigetto