Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20662 del 12/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20662 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NDIAYE MOUSTAPHA nato il 06/01/1995 a NGUIDILA( SENEGAL)
avverso la sentenza del 14/07/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
Data Udienza: 12/01/2018
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di
Torino, ha applicato all’imputato la pena da questi richiesta, per i reati di cui agli
artt 81 cpv cod.pen. e 73 d.P.R n. 309/1990- per illecita detenzione di sostanza
stupefacente del tipo cocaina-e 337 cod.pen- per resistenza a pubblico ufficiale.
2.Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando vizio di
motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro in
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la confisca
obbligatoria eventualmente disposta ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. 8 giugno
1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 in sede di pronuncia
di sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., richiede l’enunciazione dei motivi che
rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall’imputato e
l’esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il
reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica, (Sez. 5, 3.11.2009 n.
47179, D’Ambrosio, Rv. 245387; Sez. 6, 16.4.2010 n. 17266, Trevisan, Rv.
247085; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep.10/03/2014, Rv. 260879).
E detto obbligo di motivazione nella sentenza del Tribunale di Torino si
rivela in tutta evidenza adempiuto, avendo il giudice disposto la confisca della
somma di denaro in sequestro ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e motivato in maniera
adeguata in ordine ai relativi presupposti di applicabilità.
3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
sequestro.