Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20662 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20662 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUAGLIETTA LUCIANO N. IL 21/05/1980
avverso la sentenza n. 4934/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

/”.

Data Udienza: 04/05/2016

199 Quaglietta

Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe recante

ma ha successivamente presentato rituale dichiarazione di rinuncia.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), cod proc. pen.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

Roma 4 maggio 2016

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990

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