Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20661 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20661 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SELVA ANNA MARIA N. IL 01/01/1974
avverso la sentenza n. 21143/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/04/2015

IN FATTO E DIRITTO.
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
16 maggio 2013 dal Tribunale di Noia, appellata da SELVA Anna Maria, dichiarata responsabile
del delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 4 aprile 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico a fronte di motivazione adeguata dalla Corte di merito riferita alle modalità del fatto ed ai precedenti della prevenuta, elementi previsti dall’art. 133 c.p., valutabili anche ex art. 62 bis c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2015.

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