Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20661 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20661 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OKODUWA JOSEPH nato il 15/02/1984 a ISOKO( NIGERIA)

avverso la sentenza del 13/07/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di
Torino ha applicato all’imputato la pena da questi richiesta, per il reato di cui agli
artt81 cpv cp e 73 dpr n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza
stupefacente del tipo cocaina.
2.Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando
violazione di legge con riferimento alla mancata concessione della sospensione

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, richiamato dallo
stesso ricorrente, la sospensione condizionale della pena stabilita all’esito di
patteggiamento può essere concessa sia quando le parti abbiano subordinato alla
concessione del beneficio il patto sul “quantum” della pena da applicare, sia
quando le stesse abbiano devoluto la questione al giudice in maniera esplicita e
specifica perché il Giudice deve comunque valutare l’espressa istanza di
concessione del beneficio (in tal senso, Sez. 3, sent. n. 4954 del 17/12/1999,
dep. 21/04/2000, Moresco, Rv. 216563; Sez. 3, sent. n. 40232 del 14/07/2004,
dep. 14/10/2004, Caso, Rv. 230178; Sez. 1, sent. n. 9228 del 14/02/2008, dep.
29/02/2008, Giannelli, Rv. 239180).
Nella specie, come riportato in sentenza, il patto sul “quantum della pena”
non è stato subordinato alla concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena né il ricorrente allega e comprova che della questione era
stato comunque investito in maniera esplicita e specifica il Giudice.
3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018

condizionale della pena.

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