Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20661 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20661 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATIK MOHAMED N. IL 20/01/1988
avverso la sentenza n. 968/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di BRESCIA, del 12/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 04/05/2016

195 Atik

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’impugnazione è manifestamente infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato il
principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare
natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è
necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere
di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una
specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la
verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art.
129 (Sez. un 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è
stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti
significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua
sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite,
ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il
giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una
siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che
la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Cotte ha più volte avuto modo di
affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il
patto dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pena è correttamente determinata
e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.000.

Roma 4 maggio 2016

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

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