Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20660 del 12/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20660 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KACA3 FLORJAN nato il 17/12/1980

avverso la sentenza del 23/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 42181/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Kakaj Florjan ricorre per l’annullamento della sentenza del
23/06/2017 della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna alla
pena di cinque anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa inflitta con sentenza,
da lui impugnata, del 06/12/2016 dal Tribunale di Busto Arsizio per il reato di cui
agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990

78.641,00 di sostanza stupefacente del tipo hashish), commesso in Milano in
epoca prossima al mese di giugno dell’anno 2016.
1.1.Con unico motivo, deducendo che ai fini della circostanza aggravante
dell’ingente quantità di sostanza stupefacente è stato prediletto esclusivamente il
dato ponderale, eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 80, cpv., d.P.R. n. 309
del 1990 e vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.
1.2.11 04/01/2018 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti di ricorso a sostegno dell’ammissibilità del ricorso.

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al
di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.

3.Come autorevolmente ricordato da questa Corte (Sez. U, n. 36258 del
24/05/2012, Biondi), «il dato quantitativo è determinante sia per stabilire (ai
sensi del comma 1-bis, lett. a, dell’art. 73) la soglia al di sotto della quale si presume l’uso personale, sia per la individuazione dell’ipotesi lieve di cui al comma
5 dell’art. 73 (unitamente ad altri dati, parimenti valutabili da parte del giudice),
sia per la configurabilità dell’ipotesi aggravata di cui ai comma 2 dell’art. 80. Va
precisato che la giurisprudenza (cfr. Sez. 6, n. 48434 del 20/11/2008, Puieo, Rv.
242139) ha interpretato la tabella attuativa nel senso che i limiti quantitativi. in
essa previsti riguardano il principio attivo e dunque le dosi utilmente realizzabili;
e lo stesso criterio interpretativo (la incidenza dei principio attivo), ovviamente,
deve essere adottato per determinare l’ingente quantità di cui al comma 2 dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Infatti, poiché i beni oggetto di tutela penale da
parte delle fattispecie incriminatrici ex artt. 73 e 74 d.P.R. citato sono tanto la
salute dei singoli quanto la sicurezza pubblica (cfr. Corte cost., sent. n. 333 del
1991; Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211073; Sez. U, n. 28605 del
24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920), consegue che la ratio della severissima punizione prevista con riferimento alla condotta descritta dal comma 2 dell’art. 80,
va ricercata nel fatto che una quantità “ingente” di sostanza stupefacente (tale

(detenzione di gr. 2.018,33 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di gr.

considerata con riferimento al principio attivo), consentendo il confezionamento
di un numero davvero rilevante di dosi, determina un “allagamento della piazza
di spaccio”, con le ovvie ricadute, appunto, tanto in termini di illecito e iperbolico
arricchimento di chi tale traffico gestisce ai più alti livelli (e si tratta ovviamente
di soggetti non estranei alla criminalità organizzata), quanto con riferimento all’ordine pubblico e alla salute dei consociati. Già la sentenza delle Sezioni Unite
Primavera, d’altra parte, aveva evidenziato come la «elevazione del livello di offerta» e il conseguente «calo del prezzo di scambio» costituissero ovvi fattori

3.1.11 dato “numerico”, ravvisabile nel caso di specie in ossequio ai principi
stabiliti da Sez. U, Biondi, e Sez. 3, n. 47978 del 28/09/2016, Hrim, Rv. 268698,
deve essere letto alla luce della ratio dell’aggravamento della pena così come
sopra illustrata.
3.2.La Corte di appello (e prima ancora il Tribunale), con giudizio non manifestamente illogico e non sindacabile in questa sede, ha correttamente valorizzato oltre al dato quantitativo, l’elevato grado di purezza delle sostanze detenute
(pari a 2.021 dosi di cocaina e a 16.672 dosi di hashish), il collegamento, «risultante dagli atti», del ricorrente con circuiti di attività criminale di alto spessore, la divisione delle sostanze in diversi locali in disponibilità dell’imputato, in
uno dei quali già pronte per la cessione.
3.3.Non corrisponde a vero, pertanto, che l’ingente quantitativo sia stato
ritenuto in base al solo dato ponderale. Peraltro, l’onere motivazionale è inversamente proporzionale alla quantità di sostanza detenuta: quanto più aumenta il
superamento del cd. valore-soglia tanto meno si fa stringente l’onere motivazionale del giudice. Nel caso di specie il principio attivo della cocaina era pari a kg.
1,5 (superiore del 50% al valore soglia), quello dell’hashish pari a oltre 8 kg (superiore di oltre il 100% al valore soglia).

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare la
prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata e i motivi aggiunti) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa
sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),
l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

2

moltiplicatori della diffusione delle droghe».

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

Aldo Aceto

Il Presidente
Al

24 ,

*mem»

earnaialm.broomn~

vallp,
(…(-A

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA