Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2066 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2066 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CUCCU VALENTINO N. IL 07/03/1951
avverso l’ordinanza n. 16/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Cuccu Valentino ricorre per cassazione avverso il provvedimento della Corte
d’appello di Trieste in data 10-4-12, che ha dichiarato inammissibile la ricusazione
proposta dal Cuccu nei confronti del giudice Valentina Guercini.
Il ricorrente deduce di avere depositato presso la cancelleria della Corte d’appello di
quest’ultimo non aveva accolto un invito , formulato con istanza in data 24-10-11,
ad astenersi , motivato con un insulto rivoltogli in un atto depositato presso la
Procura il 2-5-08 , epoca in cui la dott.ssa Guercini svolgeva funzioni di vice
procuratore onorario.
Risulta dall’ordinanza della Corte d’appello che la dichiarazione di ricusazione è
tardiva . E dal ricorso stesso emerge che la causa di ricusazione era nota sin dal 24 10-11 e che l’udienza alla quale il Cucu si presentò venne tenuta in data 20-2-12
mentre la dichiarazione di ricusazione è stata depositata in data 2-4-12,
contrariamente a quanto disposto dall’art 38 co 1 e 2 cpp , a tenore del quale essa
va proposta in limine all’udienza preliminare o al dibattimento ;in ogni altro caso,
prima del compimento del’atto da parte del giudice. Qualora la causa di ricusazione
sia insorta o sia divenuta nota dopo tali termini , essa può essere proposta entro 3
giorni o prima del termine dell’udienza. Né su tale problematica il ricorrente
deduce alcunché.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, a norma
dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille , determinata secondo equità , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 29-11-12.

Trieste dichiarazione di ricusazione nei confronti del predetto giudice, dopo che

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