Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20658 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20658 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DALESSANDRO NICOLA nato il 10/04/1977 a CERIGNOLA
CIRILLO ANTONIO nato il 17/01/1976 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 20/10/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 20.10.2016 il Tribunale di Foggia dichiarava Dalessandro
Nicola e Cirillo Antonio, responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256
comma 1 lett. a) del d.lgs 152/2006 e li condannava alla pena di euro 14.000,00
di ammenda ciascuno.
2. Avverso la predetta sentenza proponevano appello gli imputati, a mezzo
del difensore di fiducia.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e, quindi, di sentenza

per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art. 568 comma 5
cod.proc.pen.
In data 22.12.2017, la difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva
con la quale ha dedotto in relazione alla rilevata inammissibilità del ricorso e ha
reiterato i motivi di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’avv. Pio Michele Gianquitto, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta
iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 cod.proc.pen.
2. A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che “alla regola
secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano
sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati
al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di
appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi
abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia
proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (Sez.3, n.2233 del 14/07/1998,
Rv.211855; Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.48492
de113/11/2013, Rv.258000)
Va, inoltre, rimarcato che non può intendersi proposto personalmente
dall’imputato il ricorso che, formalmente sottoscritto da difensore non iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione, rechi, come nella specie, un ulteriore
foglio spillato contenente la nomina del difensore per il grado di appello
sottoscritta dall’imputato (Sez. 3, n. 19173 del 13/01/2015, Rv. 263372).
3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,

2

inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso

l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla
Cassa delle Ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

tItonel Di esstif

Alo Cavallp

(

H eA,

Così deciso in Roma, 12.1.2018

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