Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20655 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20655 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCHIUTI ARCANGELO nato il 23/02/1975 a FRANCAVILLA FONTANA

avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

R(41\1 41899/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Arcangelo Ricchiuti ricorre per l’annullamento della sentenza del
20/02/2017 della Corte di appello di Lecce che, in riforma di quella del
28/10/2014 del Tribunale di Brindisi da lui impugnata, ha convertito la pena detentiva in quella pecuniaria, confermando nel resto l’affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n.

tato in Ostuni il 05/10/2012, e la confisca del mezzo di trasporto.
1.1.Con il primo motivo eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 256, d.lgs.
n. 152 del 2006 e vizio di motivazione sul punto.
1.2.Con il secondo eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen., e
vizio di motivazione sul punto.

2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità e manifestamente infondato.
3.L’eccepita occasionalità del trasporto contrasta, sul piano logico, con la
dedotta attività di rigattiere, giustamente valorizzata dalla Corte di appello per
escludere la penale irrilevanza del trasporto di rifiuti pericolosi non oggetto dell’attività di commercio autorizzata.
4.La dedotta mancanza di proprietà del mezzo priva il ricorrente della legittimazione (e dell’interesse) a ricorrere avverso la sua confisca.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare la
prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata) consegue, ex
art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma d C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

152 del 2006 (trasporto non autorizzato di rifiuti pericoli e non pericolosi), accer-

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