Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20654 del 12/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20654 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALI’ FRANCESCO nato il 21/03/1963 a CATANIA
avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
Data Udienza: 12/01/2018
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 6.4.2017, la Corte di appello di
Catania confermava la sentenza del 19.6.2007 del Tribunale di Catania che
aveva dichiarato Calì Francesco responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv,
110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione e cessione di
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2.Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando vizio di
In data 30.11.2017 il difensore dell’imputato ha depositato memoria nella
quale ha rimarcato l’ammissibilità del ricorso e ribadito il motivo proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione,
richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle
risultanze processuali.
Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono
in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in
sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv.
235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,
n. 37006, Piras, rv. 235508).
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.