Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20653 del 12/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20653 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPASSO LUCIO LORENZO nato il 12/12/1940 a PESCOPAGANO

avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

IZGN 41254/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I1sig. Lucio Lorenzo Capasso ricorre per l’annullamento della sentenza del
27/03/2017 della Corte di appello di Roma che, rigettando la sua impugnazione,
ha confermato la condanna alla pena (ridotta per il rito) di sei mesi e venti giorni
di reclusione e 1.333,00 euro di multa inflitta dal Tribunale di Latina con sentenza del 18/11/2015, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di

stupefacente del tipo cocaina), commesso in Aprilia il 16/10/2015, con recidiva
specifica e reiterata.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., l’erronea valutazione delle risultanze processuali poste a sostegno
della sentenza di condanna, l’insussistenza del reato, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, l’incostituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevede la incompatibilità del giudice che ha convalidato l’arresto in
flagranza di reato ed ha applicato la misura cautelare a celebrare il giudizio direttissimo.

2.11 ricorso è inammissibile perché generico, proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e manifestamente infondato.

3.Nel merito dell’affermazione della propria responsabilità penale, le generiche e fattuali censure del ricorrente riguardano il malgoverno delle prove utilizzate a fini accusatori senza alcun confronto con le ragioni della condanna, come
risultano espresse nella sentenza impugnata.
L’eccepita questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. è
già stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 177 del
1996 e ribadita da questa Suprema Corte con sentenze Sez. 4, n. 2199 del
02/07/1998, Luzi, Rv. 212113, Sez. 2, n. 15110 del 28/03/2007, Ofantino, Rv.
236465, Sez. 6, n. 16261 del 10/02/2015, Moriconì, Rv. 263104.

declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.

cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di sostanza

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/01/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA