Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20652 del 12/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20652 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL MESE MARIO nato il 26/05/1978 a AVELLINO

avverso la sentenza del 16/03/2017 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di
Salerno ha applicato all’imputato la pena, da questi richiesta, per i reati di cui
agli artt 110 cod. pen, 223 in relazione al 216 comma 1 n 1, 219 commi 1 e 2
r.d. n. 267/42, 81, 2 e 8 d.lgs 74/2000.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione giuridica dei

disposto di cui all’art. 9 d.lgs 74/2000 (capi d ed e dell’imputazione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui
la ricorribilità della sentenza di patteggiamento per cassazione, deducendo
l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza, è ammessa nelle sole
ipotesi di errore manifesto, ossia quando sussiste realmente l’eventualità che
l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa
tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità:
l’errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad
un evidente error in iudicando che “dissimuli un’illegale trattativa sul nomen
iuris”, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di
opinabilità (tra le tante v., Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692, P.G. in proc.
Hernandez; Sez. 3, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha; Sez. 6, 20
novembre 2008, n. 45688, P.G. in proc. Bastea; Sez. 6, 10 aprile 2003, n.
32004, P.G. in proc. Valetta, sez. 4″, n. 10692 dell’11.3.2010, Hernandez, rv.
246394; sez. 6″, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Bisignani, rv.
254865, Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la
motivazione della sentenza appare adeguata, perché richiama gli atti di indagine
in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione, peraltro neppure
censurata dal ricorrente, spiegando che gli addebiti di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs
74/2000 erano relativi a condotte diverse, poste in essere dall’imputato nelle
diverse qualità di titolare dell’omonima ditta individuale e di amministratore di
fatto della IFIL C & D srl.
Giova ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte
in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato
prevista dall’art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica laddove
amministratore delle società, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle
stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica (Sez. 3,
2

fatti contestati per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000 in relazione al

n. 47862 del 06/10/2011, Rv. 251963; Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012,
dep.02/05/2013, Rv. 255396; Sez. 3, n. 5434 del 25/10/2016, dep.06/02/2017,
Rv. 269279.)
3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,

in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

rn, ell9/T3i

Aldo Cavallo

k_,() \AL 9

&11(‘

CtimAjl—

l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA