Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20651 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20651 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DERCENNO GIANLUCA N. IL 17/06/1980
avverso la sentenza n. 5159/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato GIANLUCA DERCENNO, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per il reato di
rapina aggravata ed altro alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando
l’eccessività della pena;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,

da dispositivo in atti;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le
considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti,
evidenziando la congruità della pena irrogata in considerazione della personalità del reo, che
ha commesso il fatto mentre era sottoposto a misura di prevenzione, oltre che della gravità
del fatto e della particolare intensità del dolo palesata), limitandosi alla enunciazione delle
proprie doglianze sulla base di considerazioni del tutto astratte, senza alcun pur minimo ed
apprezzabile corredo argomentativo specificamente inerente alle acquisite risultanze;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria;

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 febbraio 2016
Il compon nte estensore

Il Presi

e

c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come

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