Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20651 del 12/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20651 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCAVONGELLI LETIZIA nato il 15/11/1975 a PESCARA
avverso la sentenza del 05/10/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
Data Udienza: 12/01/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5.10.2015, la Corte di appello dell’Aquila confermava
la sentenza del 7.10.2014 del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato
Scavongelli Letizia responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n.
309/1990.
2. Avverso la sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente
giustificato- come avvenuto nella specie- con l’assenza di elementi o circostanze
di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis cod. pen.,
disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24
luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della
diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3,
n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).
3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
attenuanti generiche.