Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2065 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2065 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALANI CESAR N. IL 20/02/1988
avverso la sentenza n. 2291/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 21/11/2013

R.G. n. 15946-13

c. c.: 21-11-13

1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il
reato a lui ascritto.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, posto
che il Giudice, nell’applicare la pena concordata, non era tenuto ad
alcuna motivazione sulla mancata concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena, non facente parte dell’accordo
fra le parti (Cass. I cc. 18.03.1993, n. 1155).
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Co1 deciso in Roma, in data 21-11-13.

FATTO E DIRITTO

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