Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20648 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20648 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATASSINI CRISTIAN N. IL 20/03/1970
RICCI CLETO N. IL 08/02/1951
avverso la sentenza n. 6328/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 06/10/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VITERBO, in data 20/12/2011, nei confronti dì
PATASSINI CRISTIAN e RICCI CLETO, in relazione ai reati di cui ai capi G ed S (per il primo) ed al
capo E) (per il secondo)
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
PATASSINI CRISTIAN deduce: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato.
RICCI CLETO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta

Entrambi i ricorsi sono integralmente inammissibili perché assolutamente privi dì specificità in tutte
le loro articolazionì e del tutto assertivi: i ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente
con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo
giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando gli elementi acquisiti,
riepilogati senza travisamenti), limitandosi inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del
materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito.
Questa Corte, con orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED Cass. n. 243636)
che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”,
ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante liaffermazione di
responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel
caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione dei provvedimento di secondo grado («Invero, sebbene in tema di giudizio di
Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del
2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa
uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di
una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia
riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite
del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per
rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non
esaminati dal primo giudice»); nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato
e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere
preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di
sussistenza della responsabilità degli imputati.
In concreto, i ricorrenti si limitano a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e
riproporre la propria diversa életturaé delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed
indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove
valorizzate.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle a ende.

responsabilità dell’imputato.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/02/2016

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