Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20647 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20647 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONOMELLI OSCAR N. IL 07/01/1972
avverso la sentenza n. 1737/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/04/2015

a

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in da’ta. 8 aprile 2013 dal locale Tribunale, appellata da BONOMELLI Oscar, dichiarato responsabile
del delitto di furto pluriaggravato, commesso il 21 aprile 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sulla mancata valutazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche e la misura della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondata è la pretesa di assimilare la situazione delle attenuanti generiche a quella delle attenuanti speciali alle quali si sono riferite le citate sentenze della Corte costituzionale, situazioni non paragonabili e che la
Corte di merito non ha considerato, rilevando peraltro che l’inaccoglibilità dei motivi di impugnazione dipendeva prima che dalla legge, dalla concreta considerazione di inapplicabilità derivante dalla situazione personale del prevenuto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 a rile 2015.

e.-

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