Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20647 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20647 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUCARIA GIUSEPPE nato il 22/05/1962 a MAZARA DEL VALLO

avverso la sentenza del 14/06/2017 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il GIP del
Tribunale di Marsala ha applicato all’imputato la pena da questi richiesta, per il
reato di cui agli artt. 99 cp e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 perché deteneva
illecitamente sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando vizio di
motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente si limita a lamentare, senza alcun concreto riferimento
critico alla motivazione della sentenza impugnata, che il giudice non aveva
valutato debitamente l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen.
Deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte,
secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e
125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere
conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento,
rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione
di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee
argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto
negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una
delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una
specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurímis, sez. 3, 29
maggio 2012, n. 36610; sez. 3, 22 settembre 1997, n. 2932; sez. un. 27
settembre 1995, n. 10372; sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la
motivazione della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen. appare, in ogni caso, adeguata, perché richiama ed
analizza specificamente il contenuto degli atti di indagine, evidenziando
l’inesistenza di elementi valutabili a favore dell’imputato.

2

proc. pen.

3.11 ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in C 3.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
Il Consigliere estensore

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Il Presidente
Alo Cavallo

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P.Q.M.

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