Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20645 del 12/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20645 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PJETRA FATJON nato il 28/09/1985 a SHKODER( ALBANIA)
avverso la sentenza del 12/07/2017 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
Data Udienza: 12/01/2018
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il GIP del
Tribunale di Genova ha applicato all’imputato la pena da questi richiesta, per il
reato di cui all’art 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 per detenzione e trasporto di
sostanza stupefacente del tipo eroina.
2.Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte secondo cui
l’obbligo della motivazione, imposto al Giudice dagli artt. 111 Cost. e 125,
comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato
alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla
quale, pur non potendo ridursi il compito del Giudice a una funzione di semplice
presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative
della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con
cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione.
E quanto alla motivazione in ordine all’entità della pena, il relativo obbligo
deve essere ritenuto assolto da parte del giudice quando – come nel caso di
specie – egli dia atto di avere positivamente effettuato la valutazione della
correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della
pena; risultando effettuata, dal testo della gravata sentenza, una tale indagine,
con esito positivo per la ratifica del patto, l’obbligo di motivazione è stato dunque
rispettato (ex plurimis, sez. 5, 25 gennaio 2000, n. 489, Rv. 215489).
3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
2
omessa motivazione in ordine all’entità della pena .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018