Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20644 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20644 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHIRZAT HUSSEIN GORAN nato il 08/09/1992 a MAWSEL( IRAQ)

avverso la sentenza del 26/04/2017 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il GIP del
Tribunale di Bolzano ha applicato all’imputato la pena da questi richiesta, per i
reati di cui agli artt 81 e 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 per detenzione e
cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando
omessa valutazione e motivazione in relazione ai fatti contestati.

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.
2. Il difensore del ricorrente ha depositato in data 4.9.2017 atto di rinuncia,
sottoscritto personalmente anche dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 589 comma
2 cod. proc. pen.
3. Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e
recettizio, produce l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 591 lett. d)
cod. proc. pen.
4.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

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