Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20642 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20642 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. D’Angelo Umberto, nato ad Aversa il 22/10/1939
2. D’Angelo Enrico, nato ad Aversa il 12/06/1977, entrambe nella qualità
di parti offese,
avverso il decreto del 30/06/2014 del Gip del Tribunale di Napoli Nord emesso
nel procedimento r.g.n.r. 1805/2013
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato, con trasmissione atti al Tribunale di Napoli Nord;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 30/06/2014, ha
disposto l’archiviazione della notizia di reato registrata al r.g.n.r. 1805/2013.
2. La difesa di D’Angelo Umberto e D’Angelo Enrico ha proposto ricorso
eccependo la mancata analisi da parte del Gip, delle tempestive opposizioni
proposte da entrambi i ricorrenti, omissione riconosciuta dallo stesso giudice che,
nella medesima giornata in cui ha provveduto al deposito del decreto, ha dato
atto di aver ricevuto le opposizioni, depositate qualche giorno prima presso
l’ufficio del P.m. e trasmesse solo successivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.

Data Udienza: 23/04/2015

2. L’art. 410 comma 2 cod. proc. pen. consente al giudice di procedere con il
decreto di archiviazione, anche nel caso di opposizione proposta dalle parti lese,
solo ove questi accerti l’inammissibilità di tale opposizione e l’infondatezza della
notizia di reato, opposizione che, nel caso concreto, risulta tempestivamente
proposta, ma del tutto ignorata dal giudicante, che non ha espresso la
valutazione di inammissibilità al riguardo, presupposto indefettibile, unitamente

pronuncia emessa a seguito di un procedimento non partecipato.
3. La circostanza richiamata impone l’annullamento del provvedimento
impugnato, con trasmissione atti al Tribunale di Napoli Nord per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Napoli Nord per l’ulteriore corso.
Così deciso il 23/04/2015

alla valutazione di infondatezza della notizia di reato, per legittimare una

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