Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20642 del 12/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20642 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIRINA JONATHAN nato il 02/11/1991 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 13/06/2017 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 38762/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 13/06/2017, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg.,
cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Cagliari ha applicato, nei confronti del
sig. Pinna Jonathan, la pena concordata di tre anni e dieci mesi di reclusione e
14.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. peri., 73,
commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Cagliari dal 23 luglio

2.Propone ricorso per cassazione l’imputato che eccepisce l’eccessivo aumento della pena applicato a titolo di continuazione e, in generale, l’eccessiva
severità del trattamento sanzionatorio, nonché la mancata qualificazione dei fatti
in termini di lieve entità.

3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4.Ricorda la Suprema Corte che, secondo un ormai consolidato principio,
<> (Sez. U, Di Benedetto,
cit.).
4.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta perciò quello di «esaminare, prima della verifica dell’osservanza dei limiti di legittimità della proposta di
pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l’eventuale esi-

proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.
Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che
può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di
una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle
parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni» (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina).
4.2.La natura “negoziale” dell’accordo, una volta correttamente ratificato dal
giudice nei termini sopra indicati, inibisce alla parte di proporre ricorso per motivi
concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale
(Sez. 3, n. 18735, del 27/03/2001, Ciliberti; m. 219852; Sez. 3, n. 10286 del
13/02/2013, Matteliano) e limita la la possibilità di ricorrere per cassazione in
ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai soli casi di errore manifesto, ossia
ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; e comunque, anche in questo caso, la
verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo,
cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692
del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666).
4.3.Non è dunque ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’imputato che ha ad oggetto l’entità della pena, così come da lui stesso richiesta, e la
qualificazione giuridica del fatto, corrispondente all’imputazione oggetto di accordo con l’accusa, in assenza di deduzioni (e allegazioni) circa eventuali errori
manifesti che non appaiono sussistere alla luce dei fatti contestati nel capo di
imputazione per il reato considerato più grave (cessione di 500/600 grammi di
cocaina).

stenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA