Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20641 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20641 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposto da
1. Molino Carmelo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28/07/1960
2. Catalfamo Angela, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 12/09/1967
avverso l’ordinanza del 16/07/2014 del Gup del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gup del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del
16/07/2014, ha disposto la trasmissione degli atti al P.m. riguardo al
procedimento a carico, tra l’altro, di Molino Carmelo e Catalfamo Angela per il
reato di abuso di ufficio, in esito al giudizio abbreviato svoltosi dinanzi a
quell’autorità.
2. La difesa di Molino Carmelo e Catalfamo Angela ha proposto ricorso
eccependo la natura abnorme del provvedimento emesso in quanto, a fronte
della contestazione svolta dal P.m. e delle indagini eseguite anche nel corso del
giudizio abbreviato, il giudicante era nelle condizioni di valutare sia l’imputazione
formulata, che la sussistenza di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, che
costituiva sviluppo prevedibile degli approfondimenti svolti, su cui la difesa era
stata chiamata ad interloquire, come riconosciuto dal giudicante nel
provvedimento impugnato.

Data Udienza: 23/04/2015

Inspiegabilmente è stata disposta quindi una regressione di procedimento,
che crea una stasi processuale, conseguenza suscettibile di rendere abnorme il
provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per mancanza di interesse.
2.

Si deve rilevare, prima ancora che escludere l’abnormità del

espressamente previsto dall’art. 521 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5307
del 20/12/2007 – dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239), e la
conseguente mancanza di una indebita regressione del procedimento, la
mancanza dell’interesse ad agire dei ricorrenti, accertamento di natura
preliminare rispetto all’esame del merito dei motivi di ricorso.
La decisione impugnata ha infatti causato la restituzione degli atti al P.m. le
cui iniziative successive si ignorano, rispetto alle quali i ricorrenti, a fronte di una
nuova e diversa contestazione, ove esistente, saranno in grado di esplicare
pienamente le loro difese, in quanto nel provvedimento impugnato non può
ravvisarsi alcun accertamento definitivo suscettibile di incidere nella loro sfera
processuale e negli interessi di difesa.
La situazione descritta, che non è superata da alcuna prospettazione di
segno opposto contenuta negli atti introduttivi del presente giudizio, impone di
ravvisare sul punto la causa di inammissibilità dell’impugnazione di cui all’art.
591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 23/04/2015

provvedimento impugnato per mancanza di atipicità dell’epilogo processuale,

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