Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20641 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20641 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI ROCCO TOMMASO nato il 09/05/1965 a PESCARA

avverso la sentenza del 06/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
SULMONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il GIP del Tribunale
di Sulmona ha applicato all’imputato la pena da questi richiesta, per il reato di
cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 per aver offerto in vendita a terzi
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2.Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando vizio di
motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente lamenta che il giudice non avrebbe fornito adeguata
motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui
l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125,
comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato
alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla
quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice
presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative
della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con
cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una
delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una
specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 3, 29
maggio 2012, n. 36610; sez. 3, 22 settembre 1997, n. 2932; sez. un. 27
settembre 1995, n. 10372; sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777); tale principio
trova applicazione anche nella specie, avendo dato atto il giudice di aver
compiuto una siffatta verifica con esito negativo e non prospettando il ricorrente
alcun diverso elemento concreto.
3.11 ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
2

proc. pen.

di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12.01.2018

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