Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20640 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20640 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KANISSI YASSINE nato il 06/10/1993

avverso la sentenza del 19/04/2017 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 38700/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 19/04/2017, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg.,
cod. proc. pen., il Tribunale di Ravenna ha applicato, nei confronti del sig. Kanissi
Yassine, la pena concordata di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa
per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
commesso in Faenza

e

Ravenna dal mese di ottobre dell’anno 2016 al

2.Propone ricorso per cassazione l’imputato che, deducendo l’unicità della
condotta di detenzione, non esclusa, in caso di lieve entità del fatto, dalla diversità delle sostanze che ne sono oggetto, eccepisce l’erronea applicazione dell’aumento di pena ai sensi dell’art. 81, cpv., cod. pen..

3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato

42imputato risponde delle condotte di detenzione di sostanza stupefacente
del tipo cocaina e di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish. Si tratta
di condotte eterogenee non per l’oggetto, ma per le modalità dell’azione e perché tenute in tempi diversi.

1.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma d C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018
Il Consigliere estensore
Aldo Ac to

Il Presidente
Al

avallp

31/03/2017.

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