Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20639 del 12/01/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20639 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AA

avverso la sentenza del 01/06/2017 del GIP TRIBUNALE di SONDRIO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il GUP del
Tribunale di Sondrio ha applicato all’imputato la pena da questi richiesta, per i
reati di cui agli artt 81 e 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 e 56,110, 648 c.p.
(capi f,g,h)
2.Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando la
mancata qualificazione dei reati di cui ai capi g) ed h) ai sensi dell’art. 73,

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente si limita, a lamentare, senza alcun concreto riferimento
critico alla motivazione della sentenza impugnata, che il giudice avrebbe dovuto
qualificare i reati contestati ai capi g) ed h) come fattispecie di cui all’art. 73,
comma 5 d.P.R. n. 309/1990.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la
ricorribilità della sentenza di patteggiannento è ammessa nelle sole ipotesi di
errore manifesto, ossia quando sussiste realmente l’eventualità che l’accordo
sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le
volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l’errata
qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un
evidente error in iudicando che “dissimuli un’illegale trattativa sul nomen iuris”,
ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di
opinabilità (tra le tante v., Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692, P.G. in proc.
Hernandez; Sez. 3, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha; Sez. 6, 20
novembre 2008, n. 45688, P.G. in proc. Bastea; Sez. 6, 10 aprile 2003, n.
32004, P.G. in proc. Valetta, sez. 4, n. 10692 dell’11.3.2010, Hernandez, rv.
246394; sez. 6^, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Bisignani, rv.
254865, Sez.3, n.34902 de124/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la
motivazione della sentenza appare adeguata, perché richiama gli atti di indagine
in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione, peraltro neppure
censurata dal ricorrente.
Con riferimento alla censura relativa all’entità della pena, inoltre, il
relativo obbligo motivazionale deve essere ritenuto assolto da parte del giudice
quando – come nel caso di specie – egli dia atto di avere positivamente
effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto,
dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della
congruità della pena; risultando effettuata, dal testo della gravata sentenza, una
2

comma 5 dpr n. 309/1990 e l’erronea determinazione dell’entità della pena.

tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, l’obbligo di motivazione
è stato dunque rispettato (ex plurimis, sez. 5, 25 gennaio 2000, n. 489, rv.
215489).
3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

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