Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20638 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20638 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALLONE UGO nato il 22/10/1968 a CROTONE

avverso la sentenza del 10/07/2017 del TRIBUNALE di CROTONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 38665/2017
t

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 10/07/2017, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg.,
cod. proc. pen., il Tribunale di Crotone ha applicato, nei confronti del sig. Ugo
Vallone, la pena concordata di dieci mesi di reclusione e 800,00 euro di multa
per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2.Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce l’uso personale della

zione in relazione agli artt. 129 e 444, cod. proc. pen.
3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.Ricorda la Suprema Corte che, secondo un ormai consolidato principio,
«facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta
richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va
espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va
espressamente dichiarata» (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di
conseguenza, «la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in
una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della
congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio.
Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di
non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere
necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di
diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna
delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla
non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica
richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..» (Sez. U, Di Benedetto,
cit.).

sostanza ed eccepisce l’erronea qualificazione del fatto e vizio di omessa motiva-

4.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta perciò quello di <

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