Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20637 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20637 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARIMENE FABIO nato il 04/01/1982 a NOCERA INFERIORE

avverso la sentenza del 16/05/2017 del GIP TRIBUNALE di AREZZO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RG N 38640/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 16/05/2017, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg.,
cod. proc. pen., il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo ha
applicato, nei confronti del sig. Fabio Arimene, la pena concordata di quattro anni
e sei mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81,
cpv., 337, 61 n. 2, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, com-

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato chiedendo l’annullamento della
sentenza per vizio di omessa motivazione in relazione agli artt. 129 e 444, cod.
proc. pen.
3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.Ricorda la Suprema Corte che, secondo un ormai consolidato principio,
«facendo richiesta dì applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta
richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va
espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va
espressamente dichiarata» (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di
conseguenza, <

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