Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20635 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20635 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINGHATEH ALIKALI nato il 01/01/1972 a SABAA( GAMBIA)

avverso la sentenza del 31/05/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RUN 38534/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 31/05/2017, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg.,
cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato, nei confronti del sig. Singhateh Alikali, la pena concordata di un anno e otto mesi di reclusione e 3.800,00
euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 337, 61 n. 2, cod. pen., 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Milano il 29/04/2017.

sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 129, cod. proc. pen. e vizio
di motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità.
3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.Ricorda la Suprema Corte che, secondo un ormai consolidato principio,
«facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta
richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va
espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va
espressamente dichiarata» (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di
conseguenza, «la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in
una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della
congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio.
Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di
non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere
necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di
diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna
delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla
non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica
richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sen-

2.Propone ricorso per cassazione l’imputato chiedendo l’annullamento della

tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..» (Sez. U, Di Benedetto,
cit.).
4.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta perciò quello di «esaminare, prima della verifica dell’osservanza dei limiti di legittimità della proposta di
pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l’eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il
proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.

può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di
una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle
parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni» (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina).
4.2.Nel caso di specie, il Giudice ha assolto compiutamente al proprio dovere indicando espressamente gli atti esaminati prima di ratificare l’accordo che
escludono la possibilità di un proscioglimento immediato (verbali di arresto e di
sequestro, analisi della sostanza, interrogatorio dell’imputato). Il ricorrente, dal
canto suo, allegando il consumo personale dello stupefacente, oltre ad affermare
in modo del tutto infondato che il Giudice non ha valutato la possibilità di proscioglierlo ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., omette del tutto di indicare quali, tra gli atti di indagine indicati nella sentenza, dimostrino in modo palese la sua
innocenza o quali ulteriori specifici indicatori dell’evidenza di tale innocenza siano
stati negletti.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma d C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018
Il Consigliere estensow

Il Presidente

Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che

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