Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20634 del 12/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20634 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Artur KETIKYAN, nato a Yerevan (Armenia) il 21.6.1968
avverso la sentenza del 30 settembre 2014 emessa dalla Corte d’appello di
Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;

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uditi gli avvocati Domenico Ducci e Paolo T=ItZ ‘che hanno insistito per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli ha
dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di
estradizione di Artur Ketikyan, cittadino armeno, richiesto in consegna dal
governo della Repubblica di Armenia per essere sottoposto al procedimento

Data Udienza: 12/02/2015

penale per il reato di evasione fiscale (art. 205 comma 2 cod. pen. armeno),
nell’ambito del quale il Tribunale di Ketron ha emesso in data 14.2.2012 un
mandato di cattura nei suoi confronti. Il reato, secondo la documentazione
acquisita, risulta commesso negli anni 2007-2008 e si riferisce alla vendita,
quale amministratore di alcune società, di alcuni appezzamenti di terreno di

2. L’avvocato Domenico Ducci, nell’interesse dell’estradando, ha presentato
ricorso per cassazione.
Con un primo articolato motivo deduce la violazione degli artt. 698 comma
1 e 705 comma 2 c.p.p., assumendo che la Corte d’appello non ha tenuto
conto delle acquisizioni portate dalla difesa in ordine al fatto che la richiesta di
estradizione per evasione fiscale è stata proposta, su sollecitazione del
Ministro delle finanze armeno, per costringere Ketikjan a ritrattare le accuse
nei confronti di alcuni soggetti sottoposti a processo per sequestro di persona
ai suoi danni, tra cui il suo accusatore Armen Karayan. Sicché l’estradizione
andava negata sia perché la consegna in Armenia esporrebbe Ketikjan al
rischio di atti persecutori, sia perché il processo penale cui sarebbe sottoposto
non assicurerebbe il rispetto dei diritti fondamentali.
Inoltre, sostiene che la sentenza non ha verificato la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza per il reato attribuito all’estradando.
Con un secondo motivo lamenta il vizio di motivazione della sentenza con
riferimento al mancato accoglimento della richiesta di esame di Haik Alumyan,
avvocato armeno difensore dell’estradando.
Con un terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 143 c.p.p. per non
avere i giudici disposto la traduzione della sentenza nella lingua conosciuta
dall’estradando.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Sul primo motivo deve rilevarsi che i giudici d’appello hanno già fornito
adeguate ed esaustive risposte escludendo l’esistenza di condizioni ostative
all’estradizione, in quanto i paventati atti di ritorsione di cui ha parlato la
difesa del Ketikyan non sono riferibili alle autorità del paese richiedente, ma a
persone estranee agli apparati istituzionali, agenti a titolo personale; inoltre,

2

notevole valore senza aver corrisposto il pagamento delle relative imposte.

hanno anche escluso la sussistenza dei presupposti per negare l’estradizione
con riferimento al rischio che la persona richiesta possa essere sottoposta a
pene o trattamenti che violino i diritti fondamentali dell’uomo, perché dalla
documentazione prodotta dalla difesa emergono solo episodi occasionali di
persecuzione o di discriminazione in Armenia, che non possono essere
considerati come peculiari del sistema giudiziario dì quel paese.

uniforme giurisprudenza di legittimità, sono totalmente condivise da questa
Corte.

3.2. Infondato è anche il motivo con cui il ricorrente assume che la
sentenza impugnata non abbia verificato la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza in ordine al reato oggetto della domanda di estradizione. Al
contrario, la decisione della Corte d’appello dedica quasi l’intera pagina 3
all’esame dei gravi indizi, rilevandone la sussistenza attraverso la verifica del
mandato di cattura allegata alla richiesta di estradizione.

3.3. Manifestamente infondato è il motivo con cui si lamenta del mancato
esame di Haik Alumyan, difensore dell’estradando e, in quanto tale,
comunque interessato a sostenere tesi favorevoli al suo cliente.

3.4. Infondato, infine, è anche il terzo motivo.
Occorre premettere che lo stesso ricorrente ammette che un interprete è
stato presente nel corso del processo, fino all’udienza in cui è stata emessa la
sentenza, tanto è vero che nessuna eccezione risulta sollevata per la mancata
assistenza dell’interprete, così come per la mancata traduzione degli atti nelle
fasi precedenti.
In ogni caso, deve rilevarsi che la mancata traduzione della sentenza non
ha pregiudicato l’estradando, che tramite il suo difensore ha proposto un
ampio e dettagliato ricorso per cassazione. In altri termini, anche dopo il
d.lgs.32/2014, deve ritenersi che è onere dell’estradando, che abbia
interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole
all’estradizione, farne istanza ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione,
con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui

\

3

Tali risposte e argomentazioni, che si pongono in linea con una pacifica e

non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la
carenza d’interesse (Sez. VI, 18 dicembre 2008, n. 4954, Morlock).

4. All’infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att.
c.p.p.
Così deciso il 12 febbraio 2015

Il Consig ere estensore

Il Presidente

c.p.p.

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