Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20633 del 12/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20633 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale preso la Corte d’appello di
Venezia, avverso la sentenza del 23 aprile 2014 emessa dal Tribunale di
Treviso, nel procedimento a carico di Mayer Erzsebet;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso
chiedendo l’annullamento della sentenza con trasmissione degli atti per la
prosecuzione;

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udito l’avvocato Antioco PintusYche ha insistito per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Treviso ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Erszebet Mayer per estinzione del reato di
cui all’art. 385 c.p. a seguito dell’intervenuta prescrizione.

Data Udienza: 12/02/2015

2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale presso la Corte d’appello di Venezia, deducendo che il Tribunale ha
dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione calcolando il termine di
cinque anni, anziché quello corretto di sei anni, sicché all’epoca della sentenza
il reato, commesso in data 11.5.2008, non poteva considerarsi prescritto.

memoria in cui ha rilevato che la sentenza di proscioglimento impugnata non
può considerarsi “predibattimentale”, essendo stata emessa “a seguito del
dibattimento” – come del resto risulta dall’intestazione -, con la conseguenza
che avrebbe dovuto essere esperito l’appello e non il ricorso per cassazione.

4. Il ricorso è fondato con le precisazioni che seguono.

4.1 Deve riconoscersi che, come correttamente rilevato dal difensore
dell’imputato, la sentenza oggetto di impugnazione non può considerarsi
emessa ai sensi dell’art. 469 c.p.p., ma come decisione dibattimentale
pronunciata ai sensi dell’art. 129 c.p.p., come risulta evidente dalla
intestazione e dalla parte della sentenza dedicata allo svolgimento del
processo.
Tuttavia, da quanto precede non possono trarsi le conseguenze sollecitate
dalla difesa – che chiede il rigetto dell’impugnazione in quanto andava
proposto appello -, potendo qualificarsi l’impugnazione del pubblico ministero
come ricorso immediato in cassazione ai sensi dell’art. 569 c.p.p.

4.2. Ciò premesso, si ritiene che il motivo proposto nel ricorso sia fondato,
in quanto la sentenza impugnata ha dichiarato l’estinzione del reato per
prescrizione sulla base di un calcolo erroneo, avendo fatto riferimento al
termine di cinque anni anziché a quello, più lungo, di sei anni previsto per il
reato di evasione dall’art. 157 c.p., peraltro senza conteggiare le interruzioni
che consentono di arrivare ad un termine massimo di sette anni e sei mesi
(art. 161 c.p.).

5. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata per nuovo giudizio,
con rinvio alla Corte d’appello di Venezia.

2

3. In data 29 gennaio 2015 il difensore dell’imputato ha depositato una

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte
d’appello di Venezia.

Il Consigli re stensore

Il Presidente

Così deciso il 12 febbraio 2015

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