Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20632 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20632 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARAPELLESE MICHELE nato il 14/08/1965 a ANDRIA

avverso la sentenza del 22/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 marzo 2017 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma
della sentenza emessa in data 12 maggio 2016 dal G.U.P. del Tribunale di Bari,
esclusa l’aggravante di cui all’art 80, c 1 D.p.R. n. 309 del 1990, ha
rideterminato la pena inflitta a Carapellese Michele, in anni due e mesi quattro di
reclusione e 3600 euro di multa, in relazione al delitto di cui all’art. 73 D.P.R. n.
309 del 1990, per la detenzione a fini di spaccio di circa Kg.19,5 di hashish, oltre
alla ricettazione e detenzione di un arma da fuoco priva di matricola, capi

2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, per il tramite del difensore di
fiducia, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la mancanza
della motivazione in ordine alle argomentazioni volte ad escludere la sussistenza
di un eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevata la inammissibilità del ricorso, considerato che la censura poste a
fondamento dell’impugnazione, di scarsa consistenza anche grafica, non si
correla né con lo specifico capo della sentenza al quale si riferisce (considerata la
evidente inammissibilità di doglianze che afferiscano ai capi b) e c) per i quali la
pronuncia di penale responsabilità è divenuta definitiva per effetto della rinuncia
ai corrispondenti motivi di appello), né con le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata in ordine alla colpevolezza per la detenzione della sostanza
stupefacente e risulta pertanto aspecifica (vizio che conduce, a norma dell’art.
591, comma 1, lett. c), c.p.p., all’inammissibilità”, ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09,
Candita, Rv. 244181; Sez. V, 27.1.05, Giagnore).
2. La decisione impugnata ha confermato le valutazioni di merito espresse in
primo grado, con motivazione ampia, congrua e priva di smagliature logiche,
mentre il ricorso mira nella sostanza a richiamare la disposizione normativa
dell’art. 129 c.p.p., senza svolgere alcuna argomentazione in merito agli
elementi che avrebbero dovuto essere considerati dai giudici di merito
3. Va ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino
nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda
con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo
(Così, ex multiis, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181).
4. Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle
esaustive argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado,
hanno fornito una valutazione autonoma degli elementi probatori agli atti, dando
puntuale risposta ai motivi di appello come sintetizzati nella parte relativa allo
svolgimento del processo della decisione impugnata.

quest’ultimi per i quali la proposta impugnazione di appello era stata rinunciata.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

ammende.

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