Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20631 del 12/02/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20631 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Vincenzo TUMMINIA, nato a Palermo il 26.9.1970
2)
Fabio CHIOVARIO, nato a Palermo 1’8.12.1973
avverso l’ordinanza del 10 febbraio 2014 emessa dal G.u.p. del Tribunale di
Palermo;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;
letta la requisitoria del il sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con provvedimento del 30 gennaio 2014 il Presidente del Tribunale di
Palermo ha accolto l’astensione della dottoressa Angela Gerardi dalla
Data Udienza: 12/02/2015
trattazione del procedimento n. 17788/08 in sede di giudizio abbreviato, per
incompatibilità, avendo disposto la proroga delle operazioni di intercettazione,
e con lo stesso provvedimento ha dichiarato che gli atti precedentemente
compiuti dal giudice astenutosi conservino efficacia.
2. Con ordinanza del 10 febbraio 2014 il G.u.p. del Tribunale di Palermo,
abbreviato ha respinto le questioni ed eccezioni sollevate dai difensori degli
imputati, ha affermato la efficacia e la validità di tutti gli atti compiuti dal
giudice astenutosi per incompatibilità e ha negato la regressione del
procedimento alla fase anteriore alla ammissione del giudizio abbreviato.
3.
Contro quest’ultimo provvedimento hanno proposto ricorso per
cassazione Vincenzo Tumminia e Fabio Chiovaro, tramite il comune difensore
di fiducia.
Nei ricorsi si sostiene l’abnormità dell’ordinanza impugnata per avere
dichiarato indistintamente la validità ed efficacia di tutti gli atti compiuti dal
giudice astenutosi, senza alcuna valutazione in concreto e omettendo ogni
motivazione al riguardo, ma utilizzando una semplice formula di stile.
In data 3 febbraio 2014 l’avvocato Tommaso De Lisi ha depositato note
difensive in cui ribadisce i motivi del ricorso.
4. I ricorsi sono inammissibili, in quanto l’ordinanza in questione, in virtù
del principio di tassatività delle impugnazioni, non è impugnabile
autonomamente.
In ogni caso, deve escludersi che possa considerarsi atto abnorme, come
tale ricorribile in cassazione, in quanto si tratta di un potere e di una
competenza che l’art. 42 c.p.p. attribuisce al giudice in caso di accoglimento
della dichiarazione di astensione o di ricusazione.
I ricorrenti censurano solo le modalità attraverso cui il giudice ha
individuato gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi che
conservano efficacia, sicché non vi è alcuno spazio per ritenere che il giudice
abbia emesso un provvedimento esorbitante rispetto alle sue attribuzioni.
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designato in sostituzione della dottoressa Gerardi, nel corso del giudizio
5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2015
Il Consigl ere estensore
Il Presidente
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle