Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20630 del 16/02/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20630 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’APOLITO EMANUELE N. IL 13/05/1993
avverso la sentenza n. 3260/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 16/02/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge quanto alla mancata
prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti concorrenti.
Il ricorso è inammissibile perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte
circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al
sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata
in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nel caso di specie, in
particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato a fondamento della contestata
statuizione la particolare gravità della condotta, posta in essere con l’impiego di armi, ed il
carattere necessitato (dalle già acquiste risultanze investigative) delle ammissioni rese.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
16/02/2016
Il/La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 09/12/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, in data
03/02/2014, nei confronti di D’APOLITO EMANUELE in relazione al reato di cui alli art. 628 CP