Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20629 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20629 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUKA ARJAN nato il 15/05/1986

avverso la sentenza del 13/04/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 aprile 2017 la n
emessa il 16 novembre 2016 dal G.I.P

( i Appello «; L’Aquila, in parziale riforma della sentenza
durale d. _, -arno, esclusa la recidiva, ha rideterminato

in cinque anni e MeSi sei di reclusione L, i i o 22 Mil2 ‘l multa la pena inflitta a Bruka Arpn, per il
delitto di cui all’art. 73, c. 1 e 4, D.P.F
occultati in un canneto, di gr, 317, 17 .

de! 1990, ;i i relazione alla detenzione, a fini di spaccio,
i Lona e di gr. 342,24 di cocaina, unitamente a materiale

per il confezionamento, accertato in Sivi li C- !un’io 201(;
2. Awerso la sentenza l’imputato ha

),

per cassazione, lamentando, con un

01!‘ ViC one ex art. 606 lett. e) c.p.p. per illogicità

della motivazione, considerato che h

3 r nvenul nel boschetto non era di proprietà del

ricorrente, non avendo i giudici rii

!oLribile h tesi difensiva, in violazione del principio

te del proprio difensore di fiducia, ricorso

dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

CONS1DE3RATO IN DIRITTO
1. Va rilevata la inammissibilità aL
dell’impugnazione non si correlano
pertanto aspecifiche (vizio che Cu-

),3iSU uto che le censure poste a fondamento
r-goi- tate dalla decisione impugnata e risultano
rr-nz,1 Jell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.,

all’inammissibilità”, ex plurimis,S:

Rv. 244181; Sez. V, 27.1.05, Giagnore). La

decisione impugnata ha conferrrk,’

merito espresse in primo grado, con

motivazione ampia, congrua e priv,

-2, mentre il ricorso mira nella sostanza a
• resente sede di legittimità.

sollecitare una rivaluta7ione del faL’
2. Va ricordato che quando le sere
valutazione degli elementi di prov. -9 i
motivazionale della sentenza di a-

, e e nndo grado concordino nell’analisi e nella
( jitim rito delle rispettive decisioni, la struttura
i.

iella precedente per formare un unico
‘, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro,

complessivo corpo argomentativo
Rv. 236181).
3. Nel caso di specie, i giudici
argomentazioni sviluppate nel deL

hanno fatto riferimento alle esaustive
e’ir, I/a di primo grado, hanno fornito una

valutazione autonoma degli elennei

indo puntuale risposta ai motivi di appello

come sintetizzati nella parte relau

I processo della decisione impugnata, in

particolare gli elementi di cei

rente della detenzione delle sostanze

stupefacenti erano ascrivibili non

ità di pedinamento ed osservazione, ma

parte della droga era stata rintra,..L,;

indicazione dello stesso Bruka.

Pertanto il ricorso va dichiarato

eguente condanna del ricorrente, e< art. 616 c.p.p., al pagamento delle ;ma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Pqt-1 per il t , Dichiara inammissibile il ricorso ;.0 -AwinluAl'e(4.c .tukS) ta? 3gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor L ú ■Zt,1 o(c.,»0 à4-,;■,v,tojz,(3 Così deciso in Rana, il 7 dicembr 2,0t

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