Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20629 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20629 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
LO FARO MAURIZIO, nato a Seregno (MI) il 26.2.1979
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 29 maggio 2013;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata, il ricorso e la memoria difensiva;
udita la relazione del consigliere Dott. Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata;
udito l’avv. Agostino Gessini, sostituto dell’avv. Stefania Bramati, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

PREMESSO che con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Milano ha confermato la
decisione del Tribunale di Milano che condannava Maurizio Lo Faro per i reati di cui agli artt.
81, 337 c.p. (capo A) e 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 c.p. (capo B) alla pena ritenuta di giustizia;

RILEVATO che Maurizio Lo Faro ricorre in questa sede per mezzo del suo difensore avverso
la sentenza in epigrafe deducendo tra l’altro violazione di legge per avere la Corte d’Appello di

Data Udienza: 07/05/2015

Milano deciso di celebrare comunque il processo nonostante il difensore dell’imputato avesse
tempestivamente comunicato, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lett. b) del
codice di autoregolamentazione, la sua adesione all’astensione delle udienze proclamata
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana per il giorno 29.5.2013;

RITENUTO che in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è
obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una richiesta
di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed

codice di autoregolamentazione (SU, n. 15232 del 30.10.2014, Guerrieri Conchita e altro);
che gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla RUM:tintp la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2015.

2,1(

effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente

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