Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20626 del 03/03/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20626 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

LIMATOLA SALVATORE n. 18/9/1963
LIMATOLA GENNARO n. 22/10/1958
avverso la sentenza 8709/2009 dell’11/12/2013 della CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generalein persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha
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concluso Partarrarom •e r• del ricors4)
Udito il difensore di parte civile avv. CARUSO che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Udito il difensore avv. GIOVANNI ARICÒ che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Limatola Salvatore e Limatola Gennaro, all’esito della sentenza della Corte di
Appello di Napoli del 10 novembre 2005, erano condannati per il reato di
estorsione aggravata per essere stato commesso il fatto da più persone riunite alla
pena, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, di anni cinque
di reclusione ed euro 600 di multa.
La Corte di Cassazione con sentenza del 22 aprile 2009 annullava tale
sentenza limitatamente alla ritenuta configurabilità dell’aggravante speciale.
La Corte di Appello di Napoli, quale giudice di rinvio, con sentenza dell’ 11
dicembre 2013, oggi impugnata, esaminato il solo tema della aggravante, ne

Data Udienza: 03/03/2015

escludeva la configurabilità rideterminando, in conseguenza, la pena in anni
quattro di reclusione ed euro 400 di multa.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso la difesa degli imputati svolgendo
ampi motivi con i quali intende affermare la intervenuta prescrizione del reato alla
data del 2 agosto 2012, quindi prima della pronuncia di tale ultima sentenza di
appello. Ritiene, difatti, che la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione
che rinviava per la sola questione di applicabilità dell’aggravante non integri una
delle ipotesi in cui si realizza la formazione progressiva del giudicato ex art. 624

– la Corte Costituzionale ha affermato che l’annullamento con rinvio in ordine
al trattamento sanzionatorio non comporta la formazione di un giudicato in punto
di responsabilità, in quanto il giudicato può riguardare solo i capi della sentenza
nella loro interezza.
– Nel caso di specie va considerato, del resto, che l’annullamento investe
l’intero trattamento sanzionatorio: l’aggravante inerisce alla struttura stessa del
reato ed incide sia sulla pena concreta che su quella in astratto comminata dalla
legge, rilevando anche ai fini della determinazione della prescrizione quando, come
nel caso di specie, sia applicabile la disciplina previgente della prescrizione.
– Vi è stata erronea interpretazione dell’articolo 624 comma 1° cod. proc.
pen. penale poichè “capo di sentenza” non può che essere interpretato nel senso
di pronuncia che consente l’applicazione di una sanzione penale.
Propone, infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624 cod.
proc. pen. laddove interpretato nel senso di non consentire di dichiarare estinto il
reato per prescrizione realizzatasi nel corso del giudizio di rinvio. In tale ipotesi si
assume violato il principio di uguaglianza ed il principio di ragionevole durata del
processo.
CONSIDERATO IN DIRITTOII ricorso è infondato.
E’ costante nella giurisprudenza di questa Corte la affermazione che, laddove
venga pronunciato annullamento con rinvio della sentenza di condanna e tale
rinvio riguardi esclusivamente la determinazione della pena, si forma un giudicato
progressivo che riguarda l’accertamento della responsabilità dell’imputato per il
reato contestato. In tale caso, appunto per la raggiunta definitività della decisione
salvo che per la determinazione della pena, non possono essere applicate le cause
di estinzione del reato sopravvenute all’annullamento parziale, in particolare la
prescrizione (si vedano, tra le altre, Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997 – dep.
23/05/1997, Attìnà, Rv. 207640; Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994 – dep.
19/04/1994, Cellerini ed altri, Rv. 196886).
Il principio è stato ribadito da varie decisioni che hanno anche espressamente
deciso sulla infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale
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cod. proc. pen. in quanto:

proposta dai ricorrenti (E’ manifestamente infondata la questione costituzionale per violazione degli artt. 27 comma secondo e 111 Cost. e degli artt. 624 e 627
comma terzo cod. proc. pen., là dove non consentono di dichiarare estinto il reato
per la maturazione del termine di prescrizione decorso nel giudizio di rinvio
disposto soltanto per la rídeterminazione della pena. (In motivazione, la Corte ha
rilevato che da un lato non si può ritenere la punibilità elemento costitutivo del
reato, come tale in grado di condizionarne il perfezionamento e dall’altro che vige
il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in

capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni
suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all’accertamento
della responsabilità in merito al reato ascritto, che diventano non più suscettibili
di ulteriore riesame). Sez. 2, n. 44949 del 17/10/2013 – dep. 07/11/2013,
Abenavoli, Rv. 257314); nello stesso senso Sez. 6, n. 45900 del 16/10/2013 dep. 14/11/2013, Di Bella, Rv. 257464; Sez. 3, n. 15472 del 20/02/2004 – dep.
01/04/2004, Ragusa, Rv. 228499).
Tali principi trovano applicazione, secondo la giurisprudenza costante, anche
quando il rinvio concerna la applicazione di circostanze, affermazione che in alcuni
casi ha riguardato situazioni esattamente identiche all’attuale, ovvero di rinvio al
giudice di merito per decidere sulla configurabilità di una circostanza aggravante
originariamente contestata (Sez. 3, n. 19690 del 03/04/2013 – dep. 08/05/2013,
Del Bergiolo, Rv. 256377; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010 – dep. 01/03/2010,
Guerriero, Rv. 246806; Sez. 2, n. 12967 del 14/03/2007 – dep. 29/03/2007,
Mazzei, Rv. 236462; Sez. 1, n. 9537 del 18/01/2001 – dep. 07/03/2001, Picone,
Rv. 218217; Cass. 22/4/2008, n. 16701; Cass. n. 12697/2007).
Questa Corte condivide tali principi, non rilevando alcuna ragione per
discostarsene.
Si è lasciato da ultimo l’argomento del ricorso in ordine ad una presunta presa
di posizione della Corte Costituzionale, sul tema in esame, in termini contrari
rispetto alla giurisprudenza di legittimità. Invero si tratta di un argomento posto
in modo tanto suggestivo quanto inconferente, essendo condizionato da un chiaro
errore di lettura della sentenza.
Si legge nel ricorso “Converrà prendere le mosse dal solo punto fermo fissato
in materia dal Giudice delle Leggi (Corte Cost., 30/10/96, n. 367). “Alla stregua
dell’art. 624. comma I. del codice di procedura penale. Il giudicato parziale si forma
soltanto sui “capi” e non pure sui “punti” della decisione” e, in caso di annullamento
con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio non può considerarsi formato un
giudicato “poiché l’affermazione di responsabilità, ancora sub iudice con

conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei

riferimento all’entità della sanzione, costituisce soltanto un “punto” all’interno di
un singolo “capo” della sentenza”.”
Tale affermazione è, invero, il frutto di un evidente errore materiale perché il
brano trascritto non è affatto una parte della decisione della Corte ma, nel testo
nella ordinanza 367, è parte (peraltro tagliata sino a mutarne il senso complessivo)
degli argomenti dell’atto di intervento della Presidenza del Consiglio. Non è, quindi,
espressione dell’opinione della Corte Costituzionale.
In ogni caso, si osserva che la parte motiva della ordinanza 367/1996 (di

che poneva al di fuori del concetto di giudicato parziale di cui all’art. 624 cod. proc.
pen., nulla, per il resto, dicendo sulla interpretazione di tale disposizione che possa
risultare in contr o con quello che è stato affermato dalla citata giurisprudenza
di legittimità.
PQM
Riget a i ricòrs e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Ro

osì ceci so nella camera di consiglio del 3 marzo 2015

inammissibilità) affrontava il diverso tema di quando vi sia “condanna”, situazione

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