Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20624 del 07/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20624 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MINELLI CHARLES nato il 24/08/1980 a AIX BAINS( FRANCIA)
PISCOPO CONCETTA nato il 08/09/1980 a NAPOLI
avverso la sentenza del 12/09/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
Data Udienza: 07/12/2017
Ritenuto che il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, con sentenza
del 12 settembre 2016 ha condannato Piscopo Concetta e Minelli Charles alla ena
di euro 2 mila di ammenda per il reato di cui all’art. 5 lett. b) e 6 legge 30 aprile
1962 n. 283, la prima quale legale rappresentante della società gerente il Circolo
Tennis Club Perugia ed il secongo quale socio dipendente responsabile della
pulizia, per avere detenuto alin r ti in cattivo stato di conservazione, poiché
detenuti in locali sporchi e carei,t strutturalmente, nonché in promiscuità e
temperatura elevata tanto da non aarantirne la conservazione, fatto accertato in
che gli imputati, tramite il proprio difensore di fiducia, hanno proposto ricorso
chiedendo l’annullamento della se, tenza, affidato ad un unico motivo: Violazione
dei criteri legali di valutazione
illogicità della motivazione, aven
21Ia
prova liberatoria; contraddittorietà ed
il giudice fondato il proprio giudizio su una
visione parziale del materiale pi ,_,Jatorio, in particolare non analizzando la
versione dei fatti fornita dagli inmutati, che avevano segnalato che l’attività di
ristorazione al pubblico era cessa i da dieci giorni ed i locali avrebbero dovuto
essere sgomberati;
Considerato che
nel giudizio di
dei fatti risultanti dal processo, p.
Winità non è possibile operare una rilettura
n1-, ndamento della decisione impugnata, in
quanto non può essere rappreseH n’ – o quale vizio della decisione, suscettibile di
controllo di legittimità, la mera › , speAazione di una diversa valutazione, più
favorevole al ricorrente, delle
rgenze
questa Corte operare una rileti ..
limitato alla verifica della intrins
che la sentenza di condanna riso
ragioni della assoluta insostenib
processuali, restando preclusa
a
di tali elementi, esseno il suo controllo
ìalit,à della motivazione della sentenza;
ozi
ccagruannente motivata anche quanto alle
o
n tesi difensiva, peraltro non sostenuta
nell’immediatezza dell’intervent-
cejii operanti, considerato anche che al
controllo il Minelli era stato colto e
itre era intento a preparare i cibi;
che pertanto, attesa l’inammi ,_
forza del disposto di cui all’a,
pagamento delle spese proce ,,
rH,rso, a tale pronuncia consegue, in
c.p.p.,
la condanna degli imputati al
t Ala somma di tremila euro ciascuno in
favore della Cassa delle ammei
dichiara inammissibili i ricorsi
pagamento delle spese proce –
‘1t1J
, ascun ricorrente al pagamento al
,ma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicen
Il consigliere estensore
DEPOSPFATAII
residente
Perugia il 13 luglio 2012;