Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20624 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20624 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
MINELLI CHARLES nato il 24/08/1980 a AIX BAINS( FRANCIA)
PISCOPO CONCETTA nato il 08/09/1980 a NAPOLI

avverso la sentenza del 12/09/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, con sentenza
del 12 settembre 2016 ha condannato Piscopo Concetta e Minelli Charles alla ena
di euro 2 mila di ammenda per il reato di cui all’art. 5 lett. b) e 6 legge 30 aprile
1962 n. 283, la prima quale legale rappresentante della società gerente il Circolo
Tennis Club Perugia ed il secongo quale socio dipendente responsabile della
pulizia, per avere detenuto alin r ti in cattivo stato di conservazione, poiché
detenuti in locali sporchi e carei,t strutturalmente, nonché in promiscuità e
temperatura elevata tanto da non aarantirne la conservazione, fatto accertato in

che gli imputati, tramite il proprio difensore di fiducia, hanno proposto ricorso
chiedendo l’annullamento della se, tenza, affidato ad un unico motivo: Violazione
dei criteri legali di valutazione
illogicità della motivazione, aven

21Ia

prova liberatoria; contraddittorietà ed

il giudice fondato il proprio giudizio su una

visione parziale del materiale pi ,_,Jatorio, in particolare non analizzando la
versione dei fatti fornita dagli inmutati, che avevano segnalato che l’attività di
ristorazione al pubblico era cessa i da dieci giorni ed i locali avrebbero dovuto
essere sgomberati;

Considerato che

nel giudizio di

dei fatti risultanti dal processo, p.

Winità non è possibile operare una rilettura

n1-, ndamento della decisione impugnata, in

quanto non può essere rappreseH n’ – o quale vizio della decisione, suscettibile di
controllo di legittimità, la mera › , speAazione di una diversa valutazione, più
favorevole al ricorrente, delle

rgenze

questa Corte operare una rileti ..
limitato alla verifica della intrins
che la sentenza di condanna riso
ragioni della assoluta insostenib

processuali, restando preclusa

a

di tali elementi, esseno il suo controllo
ìalit,à della motivazione della sentenza;

ozi

ccagruannente motivata anche quanto alle
o

n tesi difensiva, peraltro non sostenuta

nell’immediatezza dell’intervent-

cejii operanti, considerato anche che al

controllo il Minelli era stato colto e

itre era intento a preparare i cibi;

che pertanto, attesa l’inammi ,_
forza del disposto di cui all’a,
pagamento delle spese proce ,,

rH,rso, a tale pronuncia consegue, in
c.p.p.,

la condanna degli imputati al

t Ala somma di tremila euro ciascuno in

favore della Cassa delle ammei

dichiara inammissibili i ricorsi
pagamento delle spese proce –

‘1t1J

, ascun ricorrente al pagamento al
,ma di euro tremila in favore della

Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicen

Il consigliere estensore

DEPOSPFATAII

residente

Perugia il 13 luglio 2012;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA