Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20622 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20622 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RENDINE VINCENZO nato il 26/01/1991 a FOGGIA

avverso la sentenza del 08/03/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che

con sentenza dell’8 marzo 2017, il Tribunale di Foggia, in

composizione monocratica, ha applicato su concorde richiesta delle parti tra le
parti ex art. 444 c.p.p., a Rendine Vincenzo, concesse le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuto i fatti di lieve entità ex
all’art. 73 comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, la pena di dieci mesi reclusione ed
euro 2 mila di multa, per avere ceduto tre dosi di cocaina (dal peso complessivo
di 0,90 grammi) a Caricchia Luciano ed averne detenute altre tre del medesimo
peso complessivo, a fini di spaccio, fatti accertati in Foggia il 6 marzo 2017;

per cassazione, lamentando: 1) mancanza o manifesta illogicità della
motivazione ex art. 606,Iett. e) c.p.p., in ordine alla sussistenza di eventuali
clausole di non punibilità; 2) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex
art. 606,Iett. e) c.p.p. e violazione di legge in riferimento all’art. 240 c.p., in
relazione alla disposta confisca di una somma di denaro per complessivi euro
340 e due telefoni cellulari, non avendo il giudice fornito alcuna motivazione in
ordine al collegamento diretto delle cose con il reato, trattandosi di confisca
facoltativa; inoltre anche a volere ritenere che si sia operata la confisca delle
cose che servirono a commettere il reato, le stesse avrebbero dovuto qualificarsi
come infungibili rispetto a quel tipo di realizzazione;
che con memoria depositata il 28 ottobre 2017, il difensore di fiducia ha insistito
sui motivi di ricorso, evidenziando la non manifesta infondatezza dei motivi e
quindi ritenendo non corretta la trattazione del ricorso nella Settima Sezione;

Considerato che

nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in

conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale
previsto dall’art. 444 c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi
più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la
censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve
impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte
(Sez. Unite, n. 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468) e del pari deve essere attenta
la valutazione circa la sussistenza dell’interesse a ricorrere avverso una decisione
emessa in corrispondenza esatta all’accordo delle parti, e quindi all’interesse che
le parti stesse hanno ritenuto di potere soddisfare con la richiesta di
patteggiamento (in tal senso si veda parte motiva Cass. S.U. n. 4419 del
25/1/2005);
che inoltre l’accordo intervenuto da un lato, esonera l’accusa dall’onere della
prova e, dall’altro, comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti
sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p., per

che l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorso

escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4,
n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la
richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta
processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare
l’accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente “accettati”
dalle parti con la richiesta ex art. 444 c,p.p., salvo il potere -dovere del giudice
della motivata verifica ex art. 129 c.p.p., specificamente computa nella decisione

obbligo di conseguente declaratoria;
che nel caso di specie il primo motivo risulta perciò generico, considerato e privo
di quei contenuti minimi di specificità da renderlo ammissibile;
che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato: la giurisprudenza
di legittimità ha affermato il principio che la confisca del denaro disposta ai sensi
dell’art.240, c. 1 c.p. è illegittima solo in riferimento al reato di detenzione a fini
di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto
dell’attività illecita posta in essere (cfr. Sez.3, 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv.
253768), mentre in relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti, anche
quando venga ravvisata l’ipotesi del fatto di lieve entità, può procedersi alla
confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato quando il giudice ritenga
che debba trattarsi del profitto (Cfr. Sez. 4, n. 4199/2008 del 11/12/2007,
Perotto, Rv. 238432);
che nel caso di specie si tratta del reato di cessione di tre dosi di cocaina, in
conseguenza del quale il giudice ha ritenuto, con motivazione congrua, che il
denaro in sequestro fosse il profitto di tale attività, sottolineando la mancanza di
una comprovata e certa tesi alternativa che ne giustifichi il possesso;
che peraltro è stato anche precisato che in caso di sentenza di patteggiamento è
inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto
dall’imputato per la restituzione dei proventi del reato di cessione di sostanze
stupefacenti di cui è stata disposta la confisca, atteso che, pur non essendo
prevista l’ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di applicazione della
pena su richiesta;,beni che lo costituiscono non sono mai entrati nel patrimonio
del ricorrente, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un
negozio contrario a norme imperative (in tal senso Sez.3, n. 45925 del
09/10/2014, Fall, Rv. 260869);
che per quanto attiene agli altri oggetti in sequestro, è possibile che il giudice di
legittimità revochi la disposta confisca solo ove nella sentenza di patteggiannento
il giudice l’abbia disposta senza curarsi di provvedere alla sua qualificazione,di

impugnata, dell’esistenza “ictu oculi” di cause di non punibilità, con relativo

contro nel provvedimento impugnato il giudice ha motivato circa la circostanza
che i telefoni cellulari sono stati utilizzati per l’attività illecita posta in essere dal
ricorrente, il quale / oltre a detenere sostanza stupefacente del tipo cocaina a fini
di cessione/ h ne aveva ceduta in parte, di talchè, avendo il giudice esaminato nel
merito le condotte delittuose ascritte al ricorrente, tratto a giudizio con rito
direttissimo, deducendo la funzione strumentale agevolatrice dei cellulari in
sequestro, è preclusa a questa Corte qualunque verifica fattuale;
che in conclusione, per la sua manifesta infondatezza, il ricorso va dichiarato

pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

Il consigliere estensore

Il Presidente

inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA